Tribunale Napoli, 22 Marzo 2023. Pres. Di Martino. Est. Del Bene.
In caso di fallimento di una delle parti del giudizio, fermo restando l’automatica interruzione dello stesso ex art. 43, 3° comma, L.F., il termine per la riassunzione/prosecuzione ex art. 303 c.p.c. decorre dalla conoscenza processuale dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione emessa dal giudice anche per la curatela fallimentare poiché, altrimenti, si sacrificherebbe in misura eccessiva il diritto di difesa del fallimento, che potrebbe non essere a conoscenza del processo in cui l’interruzione è destinata ad operare.
Milita a favore di tale soluzione anche l’art. 143, 3° comma, del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che prevede espressamente che: «.. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.»