Tribunale Napoli, 08 Novembre 2022. Est. Savarese.
Il pagamento effettuato dal “debitor debitoris” successivamente all’ordinanza di assegnazione di crediti ha natura duale perché assomma in sé i caratteri del pagamento effettuato dal debitore pignorato (seppure a mezzo di un suo debitore, coattivamente delegato a tanto) e del pagamento ricevuto dal debitore pignorato, atteso che l’art. 2928 c.c. subordina l’estinzione dei due rapporti di credito all’effettiva l’esazione.
Pertanto, in caso di pagamento da parte del terzo successivamente al fallimento del debitore pignorato, la curatela è legittimata ad agire, anche laddove l’ordinanza di assegnazione sia antecedente al fallimento, sia nei confronti dell’“accipiens” ex art. 44, 1° comma, L.F. sia nei confronti del “debitor debitoris” ex art. 44, 2° comma, L.F., fermo restando la possibilità per quest’ultimo, una volta pagata la curatela, di agire in ripetizione nei confronti del creditore.
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