Tribunale di Napoli, 10 Ottobre 2023. Est. Cataldi.
L’art. 2911 c.c., secondo il quale il creditore ipotecario non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca, pone una limitazione al potere del creditore di agire esecutivamente, finalizzato nel contempo ad evitare un eccessivo pregiudizio sul debitore ed assicurare la soddisfazione del maggior numero di creditori, e crea un regime di “impignorabilità relativa” riguardante gli altri beni del debitore.
Pertanto l’art. 2911 c.c. trova applicazione anche in caso di intervento del creditore ipotecario in via chirografaria in una procedura avviata da altro creditore su beni diversi da quelli ipotecati in quanto l’intervento costituisce pur sempre una forma di esercizio dell’azione esecutiva, che il legislatore ha voluto precludere al creditore ipotecario che non sottopone a pignoramento i beni garantiti da ipoteca, a nulla rilevando l’eventuale difficoltà di porre in vendita detti beni a causa ad es. della mancanza della continuità delle trascrizioni.