Tribunale Napoli, 23 Gennaio 2019. Est. Maria Tuccillo
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. può essere proposto, oltre che in funzione dell’azione sociale di responsabilità, anche per la revoca dell’amministratore.
Nel primo caso rileverà, ai fini del fumus boni juris, la sussistenza di un probabile danno per la società e la violazione degli obblighi statutari e/o legali da parte dell’amministratore nonché, ai fini del periculum in mora, la possibile reiterazione di condotte pregiudizievoli nelle more dell’espletamento del giudizio di risarcimento danni; inoltre il provvedimento interinale, stante la sua natura conservativa, è destinato a perdere efficacia in caso di mancato avvio o di estinzione del giudizio a cognizione piena.
Se invece la domanda cautelare è proposta per la revoca dell’amministratore il fumus boni juris sarà ravvisabile in presenza di gravi irregolarità gestionali e il periculum in mora se la permanenza in carica dell’amministratore può creare pregiudizi alla società; il provvedimento di revoca, avendo natura anticipatoria, rimarrà fermo anche in caso di mancata instaurazione o di estinzione del giudizio di merito.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la revoca dell’amministratore di una s.r.l. notificato esclusivamente alla società è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, non essendo applicabile l’art. 102 c.p.c. atteso che la società è litisconsorte necessario del socio ricorrente e non dell’amministratore revocando. Inoltre la mancata nomina di un curatore speciale per la società ex art. 78 c.p.c. determina la nullità del rapporto processuale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21470)