Tribunale di Napoli, 20 Ottobre 2023. Pres. Cataldi. Est. Ciccarelli.
Il titolo esecutivo (nella fattispecie scrittura privata autenticata di riconoscimento del debito) formato nei confronti della società scissa può essere direttamente azionato, oltre che in danno della società tenuta all’adempimento, anche nei confronti di tutte le altre società derivate dalla scissione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto in capo a ciascuna (cfr. Cass., sez. III, 28 novembre 2001 n. 15088) non essendo necessario la previa costituzione di un autonomo titolo giudiziario che accerti la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2506 quater, ultimo comma, c.c. tenuto conto dei principi ispiratori della normativa vigente, frutto tra l’altro del recepimento della direttiva comunitaria n. 82/891/CEE, volta a scongiurare che il creditore veda intaccata la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del suo debitore per effetto della suddivisione, dopo la scissione, del patrimonio tra più soggetti; diversamente opinando, la natura solidale e sussidiaria della responsabilità prevista dall’art. 2406 quater c.c. verrebbe, di fatto, svuotata di contenuto, visto che il rapporto tra la responsabilità principale ed illimitata della società tenuta all’adempimento e la responsabilità sussidiaria delle altre si coglie a pieno solo avendo di vista l’identità del titolo a fondamento delle rispettive responsabilità.
D’altra parte, il sistema di tutela innanzi delineato – che impone al creditore un onere di preventiva richiesta (c.d. beneficium ordinis) e non di escussione – non risulta sbilanciato in favore del creditore in quanto le società beneficiarie aggredite in via sussidiaria possono eventualmente far valere il limite della propria responsabilità solidale in via preventiva con un giudizio di cognizione ovvero proporre opposizione all’esecuzione in caso di azione esecutiva. (Nella fattispecie il Tribunale, pur ritenendo che il valore del patrimonio netto contenuto nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2506-ter c.c. non sia vincolante per i creditori, ha sospeso l’esecuzione per la parte eccedente detto limite stante la natura sommaria della cognizione che caratterizza il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.)