Tribunale Napoli, 07 Giugno 2022. Pres. Di Martino. Est. Del Bene.
Il conflitto di interessi – disciplinato dagli artt. 78 e 79 c.p.c. – si materializza ogni volta che sussiste un contrasto, anche solo potenziale, tra un centro autonomo d’interessi, sia dotato o meno di soggettività o personalità giuridica, e colui che – per legge o per volontà delle parti – funge da rappresentante; la relativa verifica va compiuta, caso per caso, con valutazione ex ante alla luce dell’oggettiva consistenza ed ampiezza della materia del contendere devoluta in giudizio, non circoscrivendo le ipotesi di conflitto unicamente ai casi in cui vi sia una contrapposizione antitetica.
Anche dopo Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2021 n. 38883 – che ha escluso l’esigenza della nomina di un curatore speciale in caso di impugnativa di delibere assembleari e consiliari di società che hanno ad oggetto materie che involgono direttamente l’organo amministrativo ed il suo funzionamento (ad es. delibere di approvazione del bilancio, di determinazione dei compensi, di autorizzazione al compimento di un atto gestorio) – sussiste il conflitto di interessi che legittima la nomina di un curatore speciale allorquando l’impugnativa è diretta, non solo a censurare la decisione consiliare che accerta la decadenza di alcuni consiglieri e li sostituisce mediante cooptazione, ma più in generale a determinare la reintegrazione di quelli decaduti o la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.
La ratifica, da parte dell’assemblea dei soci, della delibera consiliare che ha dichiarato la decadenza di alcuni consiglieri e nominato altri in loro sostituzione per cooptazione fa venir meno l’interesse all’impugnativa della delibera consiliare in quanto l’ultima parola in ordine alla nomina e revoca dell’organo amministrativo spetta alla volontà assembleare.
(V. https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28042?Impugnativa-di-delibera-consiliare%2C-nomina-curatore-speciale-e-ratifica-dell%E2%80%99assemblea-dei-soci)