Tribunale Torre Annunziata, 19 Luglio 2018. Est. Di Martino.
La costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento di alcuni obblighi gravanti sul mutuante, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica equivalente alla traditio materiale della somma (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20758)
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