Tribunale Napoli, 30 Aprile 2021. Pres. Raffone. Est. Del Bene.
La sanzione della nullità della citazione prevista dal comma 4 dell’art. 164 c.p.c. non si estende al requisito di cui al successivo n. 4 dell’art. 163 c.p.c., cioè all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, i quali, se non esposti nella citazione, ben possono essere indicati e specificati nel corso del giudizio. In altri termini, la sola genericità della causa petendi non costituisce vizio sanzionato di nullità, rimanendo superabile da un lato dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, dall’altro dal potere della parte di precisare e modificare la domanda prima della chiusura della fase assertiva.
La prescrizione dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c. inizia a decorrere dal momento – che può ben essere anteriore o posteriore alla sentenza di fallimento – in cui diviene oggettivamente percepibile dai creditori l’insufficienza patrimoniale comunemente intesa come eccedenza delle passività sulle attività; pertanto il dies a quo della prescrizione prescinde dalla perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest’ultima evenienza può verificarsi anche quando v’e un pareggio tra attivo e passivo (e quindi non sussiste alcuna insufficienza patrimoniale), nonché dall’insolvenza prevista dall’art. 5 della L.F., potendo la società trovarsi nell’impossibilità di far fronte regolarmente ai propri debiti (e quindi in stato di insolvenza) ancorché il patrimonio sia integro ovvero, all’opposto, presentare un’eccedenza del passivo sull’attivo pur godendo di liquidità e di credito per continuare ad operare.